in Tabaccheria

Magazzino in cessione: tabacchi, Gratta e Vinci e valori bollati seguono tre regole diverse

«Magazzino compreso» non vuol dire niente finché non si dice di quale magazzino si parla. Nello stesso negozio convivono tre regimi diversi: i tabacchi chi subentra è obbligato a rilevarli e a pagarli, i Gratta e Vinci non si possono cedere a un altro rivenditore in nessun caso, i valori bollati si consegnano con un verbale senza che la convenzione parli di prezzo.

I tabacchi sono merce comprata e chi subentra deve rilevarli

I generi di monopolio li paga il rivenditore all’atto dell’acquisto e li rivende al pubblico ai prezzi della tariffa, con retribuzione ad aggio: lo stabilisce l’articolo 24 della legge 1293/1957. Sui tabacchi lavorati l’aggio è il 10% del prezzo di vendita al pubblico, fissato dall’articolo 39-septies del D.Lgs. 504/1995. Quello che sta sullo scaffale è merce già pagata da te: ha un valore che entra nella cessione.

Al cambio di gestione non è una trattativa. L’articolo 88 del DPR 1074/1958 obbliga chi subentra a rilevare dal predecessore tutti i generi giacenti in rivendita e in buone condizioni, purché non ritenuti eccessivi rispetto alla media delle vendite, pagandoli al prezzo di prelevamento vigente al momento del cambio. Il secondo comma è la parte che quasi nessuno cita: in caso di inadempienza non si fa luogo all’immissione in servizio. Chi non paga il magazzino non comincia a lavorare.

Il «prezzo di prelevamento» è il prezzo a cui il rivenditore preleva la merce, non una formula scritta in una norma: per il conto esatto sulle giacenze ci si rivolge al proprio fornitore. La procedura del subentro sta nella guida sulle regole del passaggio di titolarità: qui serve da termine di paragone.

I Gratta e Vinci non passano a chi subentra

Qui la regola si capovolge. Un’integrazione contrattuale comunicata da Lotterie Nazionali e ripresa dalla Federazione Italiana Tabaccai vieta di «vendere, cedere, distribuire o trasferire a qualunque titolo a soggetti diversi dal cliente finale» i biglietti, oltre all’approvvigionamento da chi non sia il concessionario. Il divieto vale anche quando dall’altra parte c’è un rivenditore autorizzato. La penale indicata è di 2.000 euro per ciascuna violazione. Il cassetto dei biglietti non si vende a chi subentra.

L’aggio è l’8% del prezzo di vendita di ciascun biglietto, come ricorda ADM. Si paga sul consegnato e non sul venduto: l’addebito è diretto in conto con un plafond che si ricarica al buon esito dell’ultimo addebito.

C’è poi la garanzia. Il contratto di servizio prevede una fideiussione a prima richiesta in favore del concessionario, prestata dal titolare del punto vendita: è legata alla persona che ha firmato, non all’insegna. Chi subentra accende la propria invece di ereditare quella del venditore; per importo e condizioni fa fede il contratto in vigore. Le nostre schede su adeguamento della fideiussione e insoluto spiegano come funziona in esercizio.

Va detto per quello che è: nessuna fonte pubblica dice che fine debbano fare i biglietti giacenti quando l’attività cambia mano o cessa. Sappiamo che il passaggio a un altro rivenditore è vietato, non cosa se ne debba fare. La domanda va posta per iscritto al concessionario prima di firmare, perché la risposta cambia il prezzo.

I valori bollati si consegnano, con un verbale

Terzo regime, diverso dai primi due. La convenzione per la riscossione telematica dell’imposta di bollo, firmata con l’Agenzia delle Entrate, all’articolo 15 tratta il trasferimento della rivendita: chi cede è tenuto a consegnare il materiale di stampa non utilizzato e la macchinetta emettitrice, salvo impedimenti tecnici. Il nuovo titolare è tenuto ad accettarlo, compilando un verbale di consegna sulla base del carico che risulta dal sistema informatico. Dentro ci vanno anche i rulli parzialmente usati dal cedente, ancorché non utilizzabili da chi subentra (testo della convenzione, versione precedente).

Chi trasferisce o cessa lo comunica all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni. Da quel momento il nuovo titolare risponde della conservazione del materiale preso in carico, nei limiti del verbale. Il rinnovo 2024-2027, valido dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2027, conferma l’obbligo di trasferimento con verbale e introduce l’inventario annuale obbligatorio della giacenza, la cui violazione può comportare la sospensione del servizio.

In trattativa conta un dettaglio: la convenzione parla di consegna e verbale, non di compravendita, senza prevedere corrispettivi. Non significa che debba essere per forza gratis: significa che se un valore viene pattuito è una scelta delle parti. Sulla gestione quotidiana resta la nostra scheda su conservazione e annulli.

Quanto valgono le scorte non è scritto in nessun annuncio

Un dato di casa nostra, misurato sul catalogo il 18 agosto 2026: le schede pubblicate sono 323 e in 214 casi è dichiarato uno spazio di magazzino. Quel campo però è una metratura in metri quadri, non un importo: nel portale non esiste nessun campo che dica quanto valgono le scorte. Il valore del magazzino non sta scritto negli annunci: si chiede al venditore e si mette per iscritto a parte dal prezzo dell’azienda.

Cosa cambia per il tabaccaio

Se vendi

  • Fai l’inventario per categoria, non un numero unico: tabacchi, Gratta e Vinci e valori bollati vanno su tre righe diverse.
  • Non promettere in trattativa il passaggio dei Gratta e Vinci: non puoi cederli.
  • Prepara il verbale di consegna dei valori bollati e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nei trenta giorni.

Se compri

  • Metti in conto la giacenza dei tabacchi come voce certa: pagarla è la condizione per l’immissione in servizio.
  • Fai i conti sul prezzo di prelevamento, non sul prezzo al pubblico.
  • Non pagare avviamento né magazzino per biglietti che non ti verranno trasferiti.
  • Chiedi per iscritto al concessionario cosa succede ai biglietti giacenti. Sistema la tua fideiussione prima di firmare.

Le due comunicazioni di categoria su Gratta e Vinci e valori bollati sono della Federazione Italiana Tabaccai; l’aggio dell’8% viene dalla pagina ADM per il rivenditore, i testi di legge da Normattiva, l’articolo 15 dalla convenzione ospitata da Assotabaccai.

Se stai preparando una cessione, la pagina per valutare la tua tabaccheria aiuta a mettere in ordine le voci prima di sederti al tavolo.

Questo è un articolo informativo e non sostituisce una consulenza professionale. Prima di prendere decisioni sulla tua attività confrontati sempre con il tuo legale, con il tuo commercialista o con il tuo sindacato di categoria.

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