Se sei un rivenditore di Gratta e Vinci e hai ricevuto una richiesta dalla concessionaria Lotterie Nazionali Srl per l’adeguamento della garanzia fideiussoria, è importante sapere che questa richiesta è legittima.
Secondo l’art. 10 del contratto per il servizio di vendita delle Lotterie Nazionali ad estrazione istantanea, ogni rivenditore deve fornire una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria a prima richiesta, senza eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, come previsto dall’art. 1944, secondo comma del Codice Civile, per un importo minimo di 20.000 euro.
Questa garanzia obbligatoria copre tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, inclusa la regolarità e continuità della raccolta di gioco, il pagamento dei biglietti vincenti e il versamento degli importi dovuti al concessionario.
La concessionaria ha la facoltà di richiedere l’adeguamento della fideiussione in base all’andamento delle vendite nel singolo punto vendita. Se i volumi di vendita aumentano, l’importo minimo della garanzia deve essere aumentato di conseguenza.
Il rivenditore deve provvedere all’adeguamento richiesto entro 30 giorni. Questo adeguamento è necessario per evitare interruzioni nell’attività di vendita, poiché gli ordini di Gratta e Vinci sono correlati all’importo della fideiussione. Se il rivenditore non integra la garanzia entro il termine stabilito, Lotterie Nazionali Srl può risolvere il contratto secondo l’art. 13. Inoltre, fino all’adempimento, la concessionaria può sospendere gli ordinativi dei biglietti.
Il mio consiglio, comunque, è di rivolgerti al tuo sindacato di fiducia o al tuo commercialista.