in Tabaccheria
Copertina dell'articolo con la scritta «La concessione non si vende»

Passaggio di titolarità della tabaccheria: cosa succede alla concessione

Quando una tabaccheria cambia mano, le cose che passano non sono una sola. L’azienda si vende con un atto fra privati. La rivendita di generi di monopolio no: il vecchio titolare ci rinuncia e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli la assegna al nuovo. Due binari separati, con due velocità diverse: è dalla confusione fra i due che nascono quasi tutti i guai.

Vendere l’azienda non è trasferire la rivendita

L’articolo 31 della legge 1293/1957, nel testo oggi in vigore, apre con un divieto secco: «Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute». Poi socchiude la porta: quando si cede l’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l’amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione e che il cessionario ottenga, alle condizioni in vigore, l’assegnazione a trattativa privata.

La differenza non è terminologica. Tu vendi l’azienda: arredi, avviamento, licenze comunali, contratto di locazione, clientela. La concessione non la vendi, perché non è tua da vendere: la lasci. Il compratore non la compra: la chiede ad ADM, che gliela assegna. Il prezzo che trattate è quello dell’azienda: solo quello. Sul catalogo di intabaccheria.it, al 13 agosto 2026, su 304 schede con prezzo la mediana richiesta è 180.000 euro, con primo quartile a 120.000 e terzo a 250.000: sono prezzi richiesti dal venditore, non prezzi di vendita.

L’ordine delle mosse conta più del calendario

Le condizioni operative stanno nell’articolo 69 del DPR 1074/1958, il regolamento della legge. L’assegnazione è autorizzata dall’ufficio (il testo del 1958 dice ancora «Ispettorato compartimentale»: oggi la competenza è degli Uffici territoriali ADM) ed è subordinata a due condizioni. Prima: la cessione dell’azienda e la disponibilità del locale in capo al cessionario devono risultare da atti aventi data certa. Seconda: devono essere trascorsi almeno due anni dalla precedente applicazione della stessa norma. È dovuto un sopracanone, determinato secondo l’articolo 60 dello stesso regolamento, pagabile di regola in unica soluzione, con rateizzazione fino a due anni se l’ufficio la concede.

Il vincolo dei due anni è stato ripreso e allargato dal DM 38/2013, articolo 10 comma 7, nel testo modificato nel 2021: una rivendita di nuova istituzione si può cedere solo dopo la conclusione del triennio di esperimento; fuori da quel caso la cessione è consentita solo trascorsi due anni, che decorrono dalla conclusione del periodo di esperimento, dalla precedente cessione oppure dal precedente trasferimento fuori zona.

Poi c’è il punto che fa più danni di tutti. La norma mette gli atti a data certa fra le condizioni dell’autorizzazione, quindi li vuole già fatti. Molti uffici lavorano però con un nulla osta preventivo, con l’atto che si firma dopo oppure condizionato. Prima di fissare il rogito chiedi al tuo ufficio quale delle due strade segue: firmare un atto non condizionato e scoprire poi che l’assegnazione non arriva è un problema che il notaio non ti risolve.

Chi vende resta al banco fino alla fine

Finché l’assegnazione non c’è, la rivendita è ancora del cedente. L’articolo 28 della legge impone la gestione personale e l’articolo 63 del regolamento la traduce in tre requisiti insieme: effettiva gestione finanziaria, diretto interessamento sul funzionamento, disponibilità del locale in proprio nome per atto a data certa. Il compratore può quindi essere già proprietario dell’azienda e non poter vendere una stecca di sigarette. Il venditore, dal canto suo, non può abbassare la saracinesca e andarsene: l’articolo 34 mette la violazione dell’obbligo di gestione personale e l’abbandono del servizio fra i casi di revoca.

Sui tempi la 1293/1957 non scrive nessuna cifra. Il DM 38/2013, all’articolo 13 comma 2, vincola gli uffici ADM alla legge 241/1990, il cui articolo 2 fissa in trenta giorni il termine quando nessuna disposizione ne prevede uno diverso, con una sospensione possibile una sola volta e non oltre trenta giorni. La stessa legge obbliga le amministrazioni a misurare e pubblicare in «Amministrazione trasparente» i tempi effettivi dei procedimenti di maggiore impatto: è lì che si guarda, invece di chiedere al collega.

Requisiti del subentrante: dove non tirare a indovinare

I requisiti per comprare li abbiamo già messi in fila nella guida su requisiti e procedura per comprare una tabaccheria e nella scheda sui requisiti del titolare. Due cose però riguardano il passaggio in particolare.

La prima è il corso. L’articolo 6 della legge, al numero 9-bis, chiede di conseguire entro sei mesi dall’assegnazione o dal rinnovo l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore, all’esito di corsi disciplinati da convenzione fra l’amministrazione e le organizzazioni di categoria, anche a distanza. I sei mesi decorrono dall’assegnazione, non dal rogito.

La seconda è un avvertimento. L’articolo 6 elenca le cause di esclusione «dalla gestione dei magazzini di vendita» e l’articolo 7 quelle di incompatibilità alla stessa gestione. La legge le estende in modo espresso a coadiutori e assistenti (articolo 28) e al rappresentante temporaneo (articolo 70 del regolamento). Prima di dare per scontato che una situazione personale, tua o di chi convive con te, ti escluda dalla rivendita, fattelo confermare per iscritto dall’ufficio.

Se un requisito manca, non succede niente di drammatico: succede semplicemente che l’autorizzazione non arriva. L’articolo 31 dice «può consentire», non «consente»: l’assegnazione al cessionario è una facoltà dell’amministrazione, non un diritto di chi ha firmato dal notaio. L’azienda ha cambiato proprietario, la rivendita no.

Cosa non passa al compratore

La concessione, come detto: si rinuncia e si riassegna.

Le scorte, ma non nel senso che si crede. L’articolo 88 del regolamento obbliga chi subentra a rilevare tutti i generi giacenti in buone condizioni al momento dell’assunzione del servizio, purché l’ufficio non li ritenga eccessivi rispetto alla media delle vendite, pagandoli al prezzo di prelevamento vigente al cambio di gestione. In caso di inadempienza non si fa luogo all’immissione in servizio. Sono una partita a sé, che si chiude nel giorno del subentro.

La deroga sulle distanze. Il DM 38/2013, articolo 10 comma 4, in deroga al comma 3 e per le sole rivendite già ubicate a distanza inferiore a quella regolamentare, consente una volta ogni dieci anni un trasferimento in zona che avvicini un’altra rivendita fino al 15% della distanza precedente, «indipendentemente dai cambi di titolarità della rivendita». Se l’ha usata il venditore, tu non la ritrovi.

Il novennale. Lo paga chi prende la gestione, come abbiamo scritto nella scheda sul novennale. Sul novennio in sé va detta una cosa onesta: la legge stabilisce all’articolo 19 che le rivendite ordinarie sono affidate «in appalto o gestione» per una durata non superiore a un novennio; il regolamento all’articolo 58 consente il rinnovo diretto «allo stesso titolare». Un subentro non è un rinnovo. Quanto duri esattamente il rapporto che nasce con l’assegnazione, le norme aperte non lo dicono con una formula: fattelo scrivere, perché la data di scadenza cambia quanto ti costerà il prossimo novennale.

Cosa cambia per il tabaccaio

Se vendi. Controlla due date prima ancora di pubblicare l’annuncio: quanto è passato dalla precedente cessione e, se la rivendita è di nuova istituzione, se il triennio di esperimento è concluso. Metti in conto di restare dietro al banco, personalmente, fino all’assegnazione al subentrante: non è una cortesia, è l’articolo 28. Prepara le giacenze per il conteggio del giorno del cambio.

Se compri. Chiedi copia dell’atto di concessione del cedente e guarda la data di scadenza. Non firmare un atto non condizionato all’autorizzazione ADM. Verifica che la disponibilità del locale risulti a tuo nome da un atto a data certa, perché è una condizione dell’articolo 69, non un dettaglio del contratto di affitto. Segna sul calendario i sei mesi per il corso, che partono dall’assegnazione. Chiedi separatamente cosa succede a Lotto, Gratta e Vinci e servizi telematici: sono contratti con altri soggetti e la 1293/1957 non se ne occupa.

Se non fai niente di tutto questo il rischio non è una multa. È che l’azienda passi e la rivendita resti indietro, con il venditore vincolato al banco e il compratore che paga un affitto per un negozio in cui non può vendere tabacchi. Nei casi peggiori si finisce nell’elenco dell’articolo 34, dove la cessione non autorizzata è motivo di revoca.

Le norme citate sono atti pubblici e si leggono per esteso su Normattiva: legge 1293/1957, DPR 1074/1958, DM 38/2013 e legge 241/1990. Questo articolo serve ad arrivare preparato allo sportello e non sostituisce il parere del tuo commercialista, del tuo sindacato o dell’ufficio ADM competente. Sui casi vicini abbiamo scritto del trasferimento di ramo d’azienda.

Se stai valutando l’uscita, puoi partire da una valutazione della tua tabaccheria.

Questo è un articolo informativo e non sostituisce una consulenza professionale. Prima di prendere decisioni sulla tua attività confrontati sempre con il tuo legale, con il tuo commercialista o con il tuo sindacato di categoria.

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