Per vendere e comprare velocemente una tabaccheria

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Regole da seguire durante il Passaggio di Titolarità

Ci sono delle Regola da seguire durante il Passaggio di Titolarità di una Tabaccheria, soprattutto in merito alla gestione del tabacchi e della vendita di merce.

Questo periodo non va sottovalutato da entrambe le parti, chi compra e chi vende il tabacchi, perchè può causare controversie sia tra il venditore e l’acquirente, sia possibili contestazioni e indagini da parte delle diverse autorità competenti. (Monopoli di Stato o Guardia di Finanza).

In questo contesto, è importante mettere bene in chiaro che l’acquirente dell’attività per iniziare a vendere i prodotti di monopolio, dovrà attendere il rilascio del permesso da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Fino all’arrivo della autorizzazione, l’acquirente non può operare in alcun modo all’interno del tabacchi, non avendo alcun titolo autorizzativo. Si deduce che fino al momento dell’autorizzazione il permesso amministrativo per la gestione del tabacco rimane in capo al precedente titolare: dovrà continuare a fornire il servizio legato al permesso amministrativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l‘acquirente dell’attività, sebbene sia il proprietario dell’attività in questione, non potrà gestirla, poiché l’autorizzazione comunale è subordinata al possesso del permesso amministrativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A questo punto non ci rimane dire che eventuali stock rimanenti di tabacco rimanenti alla data del trasferimento del permesso al nuovo titolare, dovranno essere trasferiti dal vecchio al nuovo titolare nella stessa data di inizio della gestione, come previsto dall’art. 88 del DPR n. 1074/1958.

Gli stock di tabacco che saranno trasferiti dovranno essere pagati dall’acquirente al prezzo vigente alla data del subentro nella gestione: i prodotti dovranno essere accompagnati da un documento descrittivo (produttore – tipo di prodotto – quantità – prezzo netto dell’aggio) con data, firma e timbro di entrambe i soggetti, acquirente e venditore, in modo che il documento sia idoneo a essere registrato nella contabilità delle parti coinvolte (ad es. attestazione).
Come è noto per questi prodotti non è necessario emettere alcuna fattura, poiché il tabacco rientra nel regime speciale IVA.

In questo modo, il suddetto documento registrato nelle rispettive contabilità delle parti contribuirà alla riduzione degli aggi che Lei ha già registrato e alla determinazione di quelli del nuovo titolare.

Quanto sopra scritto NON è un parere legale, non fa giurisprudenza, nè è opponibile a terzi in nessuna sede, è solo a titolo informativo.

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