in Tabaccheria
Copertina dell'articolo con la scritta «Serve la perizia?»

Perizia di valutazione di una tabaccheria: chi la può firmare, quando serve e da cosa dipende il costo

Il prezzo di una rivendita si costruisce in trattativa. Diventa un documento firmato quando deve convincere qualcuno che non è seduto al tavolo. La legge riconosce le valutazioni di azienda fra le competenze tecniche dei commercialisti iscritti alla Sezione A dell’albo (D.Lgs. 139/2005, art. 1 comma 3). Il prezzo di quel lavoro invece non ha più un tariffario dal 2012 (DL 1/2012, art. 9).

Quando una stima fatta in casa non basta più

Finché le parti sono due e si guardano in faccia, il numero si costruisce insieme partendo dai conti: qui trovi il metodo di valutazione e la lettura del bilancio.

La perizia entra in scena quando il valore deve reggere davanti a un terzo:

  • compratore che non si fida, o che deve motivare la spesa a chi gli presta i soldi;
  • ingresso o uscita di un socio: il valore decide quanto si liquida a chi esce;
  • successione, con eredi che devono dividere un’attività che nessuno ha comprato;
  • separazione o divorzio, con la rivendita nel patrimonio da dividere;
  • contenzioso davanti al giudice;
  • richiesta di finanziamento, con la banca che pretende una firma esterna.

Il contenzioso cambia natura al documento. La stessa norma prevede per il commercialista l’incarico di ausiliario del giudice (art. 1 comma 3 lett. d): lì lavora per il magistrato, non per te. Una valutazione di parte invece risponde a chi la paga: onesta ma commissionata. Le due possono arrivare a cifre diverse senza che nessuno abbia barato.

Chi la può firmare e cosa vuol dire «asseverata»

Il D.Lgs. 139/2005 mette le perizie e le consulenze tecniche fra le attività che formano oggetto della professione di commercialista ed esperto contabile (art. 1 comma 2 lett. b), poi restringe: le valutazioni di azienda sono riconosciute ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti (comma 3 lett. b).

Attenzione al comma 5, che chiude l’articolo facendo salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi. Non è un muro che esclude tutti gli altri: se hai in mente un professionista di un albo diverso, la domanda va girata al suo ordine. Dipende dal caso.

Sul giuramento vale la stessa prudenza. L’asseverazione non nasce dalla compravendita in sé: nasce dal contesto in cui la perizia deve valere. Un conferimento in società, una procedura giudiziale o una pratica di fido hanno regole proprie. Fattelo confermare prima di firmare l’incarico: cambia il documento e cambia il preventivo.

Un riferimento tecnico esiste: i Principi Italiani di Valutazione dell’Organismo Italiano di Valutazione, fondazione nata nel novembre 2011, si applicano dal 1° gennaio 2016. Chiedere a chi firma se la stima li segue costa una email.

Il costo: nessun tariffario, ma un preventivo scritto obbligatorio

Le tariffe delle professioni ordinistiche sono abrogate dal 2012. Chi ti dà una cifra «da tariffario» ti sta dando la sua cifra.

In cambio hai un diritto preciso. Il compenso si pattuisce al conferimento dell’incarico e la misura va resa nota prima, «in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima», voce per voce, spese e contributi compresi (DL 1/2012, art. 9 comma 4). La stessa norma obbliga il professionista a darti i dati della sua polizza.

Un listino ufficiale esiste ma non è un prezzario di mercato: i parametri del DM 140/2012 servono al giudice che liquida il compenso in mancanza di accordo fra le parti (art. 1 comma 1). Lo stesso decreto precisa che quelle soglie non vincolano nemmeno lui (comma 7). Il dettaglio più utile è il terzo: se il preventivo manca, l’assenza è elemento di valutazione negativa per il giudice che liquida (comma 6). Il preventivo scritto non è burocrazia, è la cosa che ti copre.

Quanto ti chiedono dipende da quanti esercizi vanno ricostruiti, dalla forma giuridica, da quante attività convivono nello stesso locale (bar, edicola, cartoleria), dalla presenza delle mura, dal giuramento e dal dover poi difendere quel numero davanti a qualcuno.

Cosa cambia per il tabaccaio

Se nessuno ti ha chiesto una perizia, non ti serve. Ti serve quando entra in scena un terzo: un socio, un erede, una banca, un giudice.

Quando te ne mettono una sul tavolo, leggila in quest’ordine. La checklist è nostra, non di una norma:

1. Per conto di chi è stata redatta e con quale scopo. È la prima cosa scritta e spiega tutto il resto. 2. La data di riferimento del valore. Una stima ferma a due bilanci fa non descrive la rivendita di oggi. 3. Quali esercizi sono stati esaminati e su quali documenti. 4. Il metodo usato e perché quello. 5. Come sono trattati gli aggi. Se le voci di aggio sono sommate senza distinguere le componenti stabili da quelle occasionali, il numero è fragile. 6. I limiti dichiarati: cosa il perito non ha verificato. Una perizia seria li scrive. Se mancano, è già una risposta. 7. Firma, numero di iscrizione all’albo, estremi della polizza.

Prima di conferire l’incarico chiedi il preventivo scritto: te lo devono dare per legge. E se il valore finirà in una pratica fiscale, ricorda che l’avviamento pesa: nell’imposta di registro sulla cessione entra nella base imponibile.

Un’ultima cosa, contro il nostro interesse. Il valutatore online di InTabaccheria non è una perizia e non può diventarlo: dà un ordine di grandezza dai dati che inserisci tu, nessuno apre i tuoi bilanci, nessuno firma, nessuno risponde di quella cifra. Serve prima, per capire se sei nel campo giusto. La perizia serve dopo, quando il numero deve reggere davanti a un terzo. Per orientarti: al 13 agosto 2026 il catalogo contava 325 schede pubblicate e su 304 con prezzo la mediana del richiesto era 180.000 euro, con un quarto sotto 120.000 e un quarto sopra 250.000. Sono prezzi richiesti, non prezzi di vendita.

Le norme citate sono su Normattiva (D.Lgs. 139/2005 art. 1, DL 1/2012 art. 9, DM 140/2012 art. 1); i PIV sono pubblicati dalla Fondazione OIV. Se pensi di cedere, parti dalla stima gratuita della tua tabaccheria.

Questo è un articolo informativo e non sostituisce una consulenza professionale. Prima di prendere decisioni sulla tua attività confrontati sempre con il tuo legale, con il tuo commercialista o con il tuo sindacato di categoria.

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