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Imposta di registro: l’avviamento della tabaccheria va incluso

La posizione della Cassazione sulla cessione d’azienda e rivendita dei tabacchi

In materia di imposta di registro, il valore di un’azienda oggetto di cessione deve includere anche l’avviamento legato alla rivendita di generi di monopolio, quando il cessionario prosegue la stessa attività del cedente, anche se quest’ultimo ha formalmente rinunciato alla gestione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sez. V), con sentenza n. 29212 del 12 novembre 2024, rigettando il ricorso di un ex gestore di tabaccheria.

Il caso: l’avviso di rettifica dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in esame, il contribuente – ex titolare di una tabaccheria – aveva ceduto l’attività escludendo dal valore dichiarato l’avviamento relativo alla licenza per la vendita di generi di monopolio, ritenendola non più in essere al momento della cessione.

Tuttavia, il nuovo titolare aveva ottenuto l’assegnazione della rivendita negli stessi locali, proseguendo di fatto la stessa attività. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proceduto a rettificare il valore dell’azienda, includendovi anche l’avviamento derivante dalla continuazione della rivendita.

Il contribuente ha impugnato l’atto, sostenendo che la licenza, essendo formalmente cessata e non cedibile, non doveva essere considerata parte del patrimonio ceduto. Tuttavia, sia la Commissione tributaria regionale, sia la Corte di Cassazione, hanno respinto la sua tesi.


Il principio espresso dalla Corte

Secondo la Suprema Corte, nel determinare la base imponibile dell’imposta di registro, occorre far riferimento a quanto disposto dall’art. 51, comma 4, del DPR n. 131/1986, il quale include nel valore dell’azienda anche il suo avviamento commerciale.

Tale avviamento è da intendersi come la capacità reddituale futura dell’azienda, basata su elementi storici e attuali, e costituisce un elemento patrimoniale immateriale che deve essere valutato e incluso nel trasferimento dell’azienda, anche quando si tratti di attività soggette a concessione amministrativa, come le rivendite di generi di monopolio.


Il nodo giuridico: il divieto di cessione della rivendita

L’ex gestore si era appellato all’art. 31 della Legge n. 1293/1957, secondo cui le rivendite ordinarie e speciali non possono essere cedute a nessun titolo. La norma, tuttavia, non vieta la cessione dell’azienda nel suo complesso, all’interno della quale sia ubicata anche una tabaccheria.

In questi casi, l’Amministrazione può autorizzare che:

  • il cedente rinunci formalmente alla gestione;
  • il cessionario ottenga l’assegnazione della rivendita tramite trattativa privata, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Dunque, la cessione dell’azienda è lecita e pienamente efficace sino ad eventuale revoca della concessione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).


L’avviamento: un valore da includere sempre

L’avviamento, sottolinea la Corte, rappresenta la capacità produttiva dell’azienda ceduta ed è parte integrante del valore patrimoniale trasferito. Esso comprende anche i futuri profitti derivanti dalla vendita dei generi di monopolio, a condizione che il nuovo titolare continui tale attività.

Non rileva che la prosecuzione dell’attività derivi da una nuova concessione rilasciata dall’ADM: ciò che conta, ai fini fiscali, è la prospettiva reddituale trasmessa con l’azienda.

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