Con due decisioni gemelle (sentenze n. 12941/2025 e n. 12938/2025, depositate il 1° luglio), il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato le pesanti sanzioni comminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti di British American Tobacco Italia (BAT Italia) e Amazon EU.
Il TAR ha respinto in toto i ricorsi delle società, sancendo la legittimità delle multe: 6 milioni di euro a carico di BAT e 1 milione per Amazon.
Le contestazioni dell’AGCM
L’istruttoria, avviata nel febbraio 2024, aveva rilevato due profili critici:
- omissione o scarsa evidenza delle avvertenze sulla vendita dei dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, destinati esclusivamente a maggiorenni;
- informazioni ingannevoli sui rischi per la salute, con messaggi pubblicitari che esaltavano design e funzionalità relegando in secondo piano, o addirittura omettendo, i pericoli derivanti dal consumo di stick contenenti nicotina, indispensabili per l’uso dei device.
Secondo l’Autorità, tale impostazione comunicativa ha potenzialmente tratto in inganno i consumatori, condizionandone le scelte d’acquisto.
Le difese delle aziende
BAT Italia e Amazon avevano sostenuto che i dispositivi, venduti separatamente dagli stick e privi di sostanze nocive, non potessero essere assimilati ai “prodotti del tabacco” e che, di conseguenza, non dovessero sottostare agli stessi obblighi normativi (tra cui le avvertenze sanitarie).
(NDR: se non servissero per i prodotti da tabacco, ci chiediamo a cosa possono servire. Sarebbe curioso chiederlo ai soggetti in causa)
Il TAR ha però chiarito che, sebbene i device non possano essere classificati come prodotti da fumo in senso stretto, essi sono strumentali al consumo di tabacco.
Per questo motivo la loro promozione e vendita deve comunque essere accompagnata da informazioni trasparenti e complete sui rischi per la salute e dal divieto di vendita ai minori.
Questioni procedurali e giuridiche
Oltre al merito, le società avevano sollevato obiezioni di tipo procedurale:
- Tempistica dell’istruttoria: BAT lamentava ritardi nell’avvio del procedimento. Il TAR, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ha ribadito che in materia di pratiche commerciali scorrette le autorità nazionali dispongono di ampio margine di discrezionalità sui tempi, ritenendo quindi corretta l’azione dell’AGCM.
- Calcolo delle sanzioni: BAT contestava l’applicazione dei nuovi limiti introdotti dal d.lgs. di modifica dell’art. 27, comma 9, Codice del Consumo. I giudici hanno però osservato che l’illecito era proseguito dopo l’entrata in vigore della norma e che pertanto i nuovi criteri sanzionatori erano legittimamente applicabili.
Il principio di trasparenza commerciale
Le sentenze ribadiscono un principio fondamentale: in presenza di prodotti che hanno riflessi sulla salute, come i dispositivi per tabacco riscaldato, la chiarezza delle informazioni e l’evidenza dei rischi non sono un dettaglio ma un obbligo inderogabile.
Resta ora da capire se le due società accetteranno il verdetto o se porteranno la controversia di fronte al Consiglio di Stato.
📌 Box di sintesi normativa
- Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
- Art. 20–27: disciplina le pratiche commerciali scorrette, imponendo correttezza, trasparenza e divieto di inganno nei confronti dei consumatori.
- Art. 27, comma 9: definisce i limiti delle sanzioni pecuniarie, recentemente inaspriti con le modifiche normative introdotte dal d.lgs. 26/2023.
- Regolamento AGCM n. 25411/2015
- Stabilisce criteri procedurali per l’avvio e la conduzione dei procedimenti sulle pratiche commerciali scorrette.
- Conferisce all’Autorità margini di discrezionalità sui tempi, in linea con la giurisprudenza UE.
- Giurisprudenza europea (CGUE)
- Ha chiarito che, per i procedimenti su pratiche scorrette, non si applicano termini rigidi come in altri illeciti, garantendo così alle autorità nazionali ampia flessibilità.
- Prodotti da fumo e dispositivi correlati
- Anche se un device non contiene direttamente nicotina o tabacco, se è indispensabile al consumo di tabacco, la normativa impone comunque avvertenze sanitarie e restrizioni di vendita ai minori.