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Espansione della rete del Lotto.

Le rivendite speciali possono ora ottenere la ricevitoria seguendo gli stessi criteri applicati alle rivendite ordinarie. Dopo le disposizioni del 2022 e del 2023, che avevano introdotto un piano per l’assegnazione di circa 200 nuove ricevitorie del Lotto alle rivendite speciali, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha fornito nuove direttive sull’attribuzione delle concessioni a queste tabaccherie.

Nuova rete vendita con Modifica Normativa del 2024

Con una determina pubblicata sul proprio sito istituzionale il 4 luglio, l’ADM ha modificato l’art. 5, comma 1, del Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2003, stabilendo che «A partire dal 2024, le nuove ricevitorie saranno assegnate anche alle rivendite speciali che ne abbiano fatto richiesta entro il 1 marzo di ogni anno, a condizione che l’incasso medio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa superi il limite fissato dall’art. 1 e non ci siano domande sufficienti a soddisfare il fabbisogno del comune». In altre parole, con questo provvedimento l’Agenzia ha deciso che da quest’anno le nuove ricevitorie del Lotto saranno assegnate anche alle rivendite speciali che ne abbiano fatto richiesta, purché l’incasso medio annuo su base comunale sia pari o superiore a 224.911,82 euro (ossia la cifra già fissata per l’assegnazione da graduatoria della ricevitoria del Lotto alle rivendite ordinarie).

Motivazioni del Provvedimento e modifiche attuali

Questo implica che l’ADM ha deciso di superare la previsione per cui ai titolari delle rivendite speciali veniva riservata una quota di concessioni Lotto pari al 5% di quelle assegnate alle rivendite ordinarie, equiparando così le diverse tipologie di tabaccherie ai fini dell’assegnazione della ricevitoria.

La ragione di questo provvedimento risiede principalmente nel fatto che la distinzione tra rivendite ordinarie e speciali, fino ad ora operata, aveva visto l’ADM soccombere nei vari ricorsi presentati dalle tabaccherie speciali, le quali avevano lamentato un trattamento discriminatorio nell’assegnazione delle concessioni per la raccolta del gioco del Lotto rispetto a quello riservato alle rivendite ordinarie.

Conseguenze immediate

Di conseguenza, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie del Lotto 2024 (prevista per l’estate), l’assegnazione delle concessioni del gioco del Lotto sarà effettuata per le diverse tipologie di tabaccherie secondo gli stessi criteri. Questo rappresenta un cambiamento significativo, avvenuto pochi anni dopo quello del 2018 che ha permesso a tutte le tipologie di rivendite speciali di ottenere la ricevitoria del Lotto. Va ricordato che all’inizio dell’automazione del gioco la normativa prevedeva l’istituzione di punti di raccolta del Lotto solo nelle rivendite ordinarie.

Successivamente, furono istituite nuove ricevitorie anche in alcune tipologie di rivendite speciali permanenti di generi di monopolio situate in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee e in stazioni di servizio autostradali.
L’evoluzione del gioco e l’adattamento necessario delle normative per l’attribuzione del Lotto alle rivendite di generi di monopolio (come sancito dalla legge primaria) ha progressivamente esteso l’assegnazione del gioco anche alle tipologie di rivendite speciali situate nelle sale Bingo, nei centri commerciali, negli ipermercati e successivamente a quelle situate in stazioni di servizio lungo tangenziali, strade statali e provinciali nonché raccordi autostradali.

Tuttavia, la situazione era destinata a cambiare ulteriormente. L’ADM ha dovuto riconoscere le sentenze del TAR del Lazio secondo cui «…sia la lettera che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del Lotto in rivendite speciali diverse sia la lettera che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del Lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’Amministrazione. Ritenere che non sussistano specifiche preclusioni nei riguardi delle cosiddette rivendite speciali appare più in linea con l’attuale assetto di liberalizzazione delle concessioni dei punti di raccolta del gioco del Lotto».

Di conseguenza, a partire dal 2018 l’ADM ha sancito la possibilità per chi gestisce una qualsiasi rivendita speciale, purché non temporanea, di presentare la domanda di assegnazione della concessione del gioco del Lotto.
Oggi, l’ultimo passo: rivendite ordinarie e speciali potranno ottenere la ricevitoria del Lotto applicando le stesse regole.

La modifica regolamentare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta un passo significativo verso l’eguaglianza delle opportunità tra rivendite ordinarie e speciali. Tale decisione è stata guidata dalle sentenze del TAR del Lazio che hanno sottolineato l’importanza di non discriminare le rivendite speciali nell’assegnazione delle concessioni del gioco del Lotto. Prima di questa riforma, le rivendite speciali erano soggette a una quota limitata del 5% delle concessioni, una misura che è stata contestata e ritenuta ingiusta. La nuova regolamentazione non solo risponde alle necessità di giustizia amministrativa, ma riflette anche un adattamento alle dinamiche del mercato moderno e all’evoluzione delle modalità di consumo dei giochi numerici.

    In sintesi, l’ADM ha riconosciuto l’esigenza di uniformare i criteri di assegnazione delle ricevitorie del Lotto, eliminando una distinzione che era ormai percepita come obsoleta e ingiusta. Con l’eliminazione delle quote riservate, sia le rivendite ordinarie che quelle speciali potranno competere su un piano di parità, purché rispettino i requisiti economici stabiliti. Questo cambiamento dovrebbe favorire una maggiore competitività e un miglior servizio al consumatore, che potrà usufruire delle ricevitorie del Lotto in una gamma più ampia di punti vendita.

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