Se un collega tabaccaio intende nominare come coadiutrice o coaudiatore un figlio o figlia che già svolge attività di lavoro dipendente a tempo pieno presso una altra azienda, deve stare attento a queste regole.
Tabaccaio Coadiutare saltuario e INPS
L’obbligo dell’iscrizione all’Inps è previsto nei confronti di coloro «che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempre che per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti» (art. 2 comma 1 Legge n. 613/1996).
Di conseguenza, l’obbligo sussiste solo nei confronti di quei familiari che effettivamente coadiuvano abitualmente il titolare nella gestione della rivendita, mentre non sussiste alcun obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dei familiari che, pur lavorando in tabaccheria nel tempo libero, svolgono già altra attività lavorativa per la quale sono iscritti alla gestione previdenziale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e di conseguenza versano già i relativi contributi previdenziali.
Tabaccaio Coadiutare saltuario e INAIL
Per quanto attiene gli obblighi di iscrizione ai fini Inail, invece, i presupposti sono differenti in quanto la norma prevede un obbligo assicurativo a tutela degli infortuni sul lavoro ogni qualvolta l’attività lavorativa del familiare coadiutore sia svolta in via non occasionale e quindi anche se non continuativamente.
In considerazione di quanto esposto, se il figlio o la figlia prestano poche ore e saltuarie per esempio solo la domenica o solo un giorno o solo una pora la mattina per aiutare, è chiaro che si dovrà procedere esclusivamente all’iscrizione della figlia, nominata coadiutrice, presso l’Inail, procedendo al versamento del premio assicurativo annuale previsto. Non è necessario, quindi, iscriverla presso l’Inps.
Comunque consulta SEMPRE il tuo commercialista, la tua addetta alle buste paga, il tuo sindacato.