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Vincite Lotto pagamento in contanti

Fosse facile. Nel senso che ci ritroviamo spesso di fronte a normative sul pagamento delle vincite che cambiano, che si sono intrecciate nel tempo che hanno creato confusione nei giocatori, ma anche tra noi ricevitori del Lotto soprattutto sull’uso del contante.

Vediamo se riusciamo a fare chiarezza.

Differnza tra normative vincete lotto e uso contanti

E’ importante distinguere tra le normative che regolano il pagamento delle vincite al Lotto e quelle relative al limite di utilizzo del contante.

Per quanto riguarda le prime, si deve fare riferimento alle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli con il provvedimento n. 45535/RU del 19 giugno 2019, che ha modificato l’art. 2 del Decreto Direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385. In particolare, questa disposizione stabilisce che:

a) Le vincite di importo lordo non superiore a 543,48 euro per il gioco del Lotto e del MillionDay e dei relativi giochi opzionali e complementari, e non superiore a 561,80 euro per il «10eLOTTO» e i relativi giochi opzionali e complementari, possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del Lotto, che provvede al ritiro dello scontrino e al pagamento della vincita al netto delle ritenute di legge.

b) Per le vincite di importo lordo superiore a 543,48 euro per il gioco del Lotto e del MillionDay e dei relativi giochi opzionali e complementari e superiore a 561,80 euro per il «10eLOTTO» e i relativi giochi opzionali e complementari fino a 2.300,00 euro, lo scontrino vincente deve essere presentato presso il punto di raccolta dove è stata effettuata la giocata. Il raccoglitore provvede al ritiro dello scontrino e al pagamento della vincita al netto della ritenuta di legge. In alternativa al pagamento in contanti, su richiesta esplicita del vincitore, il raccoglitore può prenotare l’importo della vincita.

Normativa uso contante e Lotto

Per quanto riguarda l’utilizzo del contante, si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 384, lett. b) della Legge n. 197/22, che ha modificato l’art. 49, comma 3-bis del Dlgs n. 231/07. Dal 1 gennaio 2023, la soglia di utilizzo del contante è pari a 5.000 euro.

Stabiliti i riferimenti normativi, va specificato che non si viola la normativa antiriciclaggio effettuando il pagamento di una vincita in contanti, anche se derivante da più scontrini, purché l’importo complessivo sia inferiore al limite di 5.000 euro. Infine, per la modalità di pagamento, bisogna fare riferimento alle disposizioni dell’ADM per verificare se l’importo della vincita al Lotto riferibile al singolo scontrino sia superiore a 543,48 euro lordi e, quindi, rientri nel caso a) o nel caso b).

Testo trattato dopo aver letto un articolo sul giornale della Federazione Italiana Tabaccai, che ringraziamo.

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