Come e quando comunicare la volontà di interrompere la convenzione di vendita
Può capitare, può essere una sacelta imprenditoriale o di necessità, comunque si può volere interrompere il servizio di vendita dei Gratta e Vinci.
Vediamo quali sono le modalitàper procedere al recesso e se ci sono penali o vincoli particolari.
Il contratto sottoscritto tra tabaccaio e Lotterie che autorizza la vendita dei Gratta e Vinci, ovvero delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, stabilisce chiaramente sia la durata del rapporto contrattuale che le condizioni per il recesso volontario da parte del rivenditore.
Recesso annuale dalla vendita dei Gratta e Vinci con preavviso
L’articolo 12 del contratto regolamenta la possibilità per il rivenditore di recedere anticipatamente. La norma prevede che:
“Il Rivenditore può recedere dal Contratto con cadenza annuale, tramite comunicazione scritta, da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza dell’anno di validità contrattuale.”
Modalità di invio del recesso
La comunicazione di recesso deve essere trasmessa mediante:
- Raccomandata A/R
- Posta Elettronica Certificata (PEC)
Va indirizzata agli estremi riportati all’articolo 16 del contratto, o ad altri contatti eventualmente aggiornati dal Concessionario nel tempo.
Lotterie Nazionali Srl – Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma oppure, a mezzo
PEC all’indirizzo lotterienatonali@pec.it.
Nessuna penale prevista
Il contratto non prevede l’addebito di penali in caso di recesso, purché venga rispettata la scadenza annuale e il termine minimo di preavviso.
Si tratta quindi di una facoltà riconosciuta al rivenditore, esercitabile con libertà, nel rispetto delle modalità formali previste.
Come sempre affidatevi ai vostri consulenti o ai vostri sindacati, meglio informarsi di più che inciampare in un errore.