Il rimborso previsto dalla convenzione
La gestione dei valori bollati in formato telematico da parte dei rivenditori è regolata da una specifica convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate, che prevede, per ogni riversamento effettuato tramite canale bancario o postale, un rimborso forfettario a carico dell’intermediario abilitato (ossia il tabaccaio).
Questa somma si applica alle operazioni di ricarica dei borsellini telematici realizzate durante ciascuna settimana contabile di riferimento.
Rilevanza fiscale del costo
I costi derivanti da tali addebiti bancari o postali sono direttamente connessi all’attività di riscossione dei valori bollati e, in quanto tali, possono essere considerati oneri deducibili nella determinazione del reddito d’impresa dell’intermediario.
A confermare questa impostazione è la stessa Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto la piena inerenza e la deducibilità dei costi in oggetto, richiamandosi esplicitamente alla convenzione stipulata con i rivenditori autorizzati.
Documentazione da esibire
Dal punto di vista contabile, per registrare correttamente il costo, è possibile utilizzare l’estratto conto bancario o postale, purché riporti in modo chiaro gli addebiti relativi ai riversamenti. Il documento ha piena validità fiscale e può essere conservato come giustificativo della spesa.
Calcolo del costo deducibile
L’importo da considerare come costo deducibile corrisponde alla differenza tra il totale delle ricariche eseguite nei borsellini telematici (al netto dell’aggio spettante al rivenditore) e l’effettivo addebito effettuato dall’istituto bancario o postale.
Ad oggi, le commissioni applicate sono pari a 0,50 euro per i conti bancari e 0,60 euro per quelli postali per ogni riversamento.
In sintesi
Si tratta dunque di spese deducibili strettamente collegate al servizio di gestione dei valori bollati in modalità telematica. La corretta registrazione contabile, basata sull’estratto conto, consente di rispettare pienamente gli obblighi fiscali e documentali previsti.