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PLI e IVA: come funziona davvero la detraibilità in tabaccheria

Il trattamento IVA dei prodotti PLI

Caro collega i prodotti della categoria PLI sono soggetti all’aliquota ordinaria IVA del 22%. Questo significa che, sia in fase di acquisto sia nella successiva rivendita, si applicano le regole generali previste dal DPR 633/1972.

Nel dettaglio:

  • Il fornitore emetterà regolare fattura con IVA al 22%;
  • Il rivenditore/tabaccaio, a sua volta, dovrà rilasciare al cliente un documento commerciale con pari aliquota (22%).
    Il corrispettivo relativo sarà incluso nella trasmissione telematica giornaliera all’Agenzia delle Entrate.

Il principio di neutralità dell’IVA

È fondamentale ricordare che l’IVA, per sua struttura, rappresenta un’imposta neutrale per le imprese.
Questo significa che l’IVA pagata sugli acquisti è detraibile, mentre quella incassata sulle vendite è dovuta all’Erario. In sostanza, la differenza viene liquidata periodicamente.

La neutralità si applica pienamente nelle situazioni in cui l’impresa effettua esclusivamente:

  • operazioni soggette a IVA (es. vendita di merci varie),
  • operazioni in regime speciale (es. vendita di tabacchi, disciplinata dall’art. 74 del DPR 633/1972).

In questo caso, l’IVA a credito sugli acquisti è integralmente detraibile, contribuendo alla compensazione dell’IVA a debito derivante dalle operazioni imponibili.


Il problema del Pro-rata: operazioni esenti e impatto sulla detrazione

La situazione cambia in presenza di operazioni esenti da IVA, che sono piuttosto frequenti nelle tabaccherie. Esempi tipici:

  • vendita di Gratta e Vinci,
  • prestazioni di servizi finanziari e di pagamento,
  • attività di ricevitoria (Lotto, SuperEnalotto, scommesse), tutte disciplinate dall’art. 10 del DPR 633/72.

Se non è stata esercitata l’opzione per la separazione delle attività (art. 36 del medesimo DPR), si applica il meccanismo del Pro-rata IVA.

Il Pro-rata è un coefficiente che stabilisce in quale misura l’IVA sugli acquisti può essere detratta. Si calcola rapportando l’ammontare delle operazioni imponibili sul totale delle operazioni (imponibili + esenti).

Di conseguenza:

  • solo una parte dell’IVA sugli acquisti sarà detraibile,
  • la quota non detratta andrà comunque registrata come costo deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

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