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Conservazione ricevute della LIS

Il contratto di convenzionamento con LIS Holding, che abilita il rivenditore alla gestione dei servizi di pagamento e incasso, disciplina con precisione anche le modalità di conservazione degli scontrini.
In particolare, l’articolo 6, comma 6.2, lettera f) stabilisce che il rivenditore è tenuto a conservare gli scontrini per 18 mesi dalla data della singola operazione.

L’obbligo vale per tutte le transazioni LIS

La ricevuta stampata dal terminale LIS rappresenta l’unica prova valida dell’importo relativo a ciascuna transazione. Su richiesta di LIS, il rivenditore dovrà essere in grado di fornire una copia leggibile dello scontrino, affinché l’azienda possa eseguire eventuali controlli.

Lo stesso obbligo si applica anche al contratto con LISPay, che riguarda i servizi di incasso di bollettini, multe, tributi, ticket sanitari, ricariche di carte prepagate, assicurazioni e altri pagamenti similari.

Per semplificare l’eventuale reperimento in caso di controllo, si consiglia di archiviare gli scontrini in ordine cronologico, magari suddividendoli per mese o per tipologia di servizio.


Obblighi transazioni con Carta di credito

Oltre alla conservazione delle ricevute, il contratto LIS prevede che, in caso di pagamento con carta, il tabaccaio debba seguire anche una serie di regole operative precise:

  • Accertarsi che la carta appartenga al cliente che la presenta, evitando l’uso da parte di terzi.
  • Rifiutare carte alterate o danneggiate.
  • Verificare la firma del cliente quando richiesta, confrontandola con quella sulla carta. Se il terminale lo consente, può essere utilizzato il PIN al posto della firma.
  • Accettare le carte per qualunque importo, anche minimo e in qualsiasi periodo dell’anno.
  • Esporre in modo ben visibile le vetrofanie, cartelli e altri materiali informativi sulla disponibilità del servizio di pagamento elettronico.

Se tali materiali sono collocati all’esterno dell’attività, è importante rispettare le norme in materia di esenzione dal canone per esposizione pubblicitaria (come previsto dall’art. 1, comma 833 della L. 160/2019). In ogni caso, eventuali canoni pubblicitari sono a carico esclusivo del rivenditore.

Infine, qualora il terminale segnali l’avviso “ritirare carta”, il rivenditore è tenuto a ritirare e tagliare fisicamente la carta, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

Come sempre, attenersi alle regole firmate nel contratto ed in caso di bisogno contattatare subito il proprio commercialista, sindacato.

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