Alla morte del titolare la rivendita non passa agli eredi come l’azienda: diventa vacante. Lo dice l’articolo 93 del DPR 1074/1958, il regolamento della legge 1293/1957, che indica la morte del titolare fra le cause di cessazione del contratto d’appalto e, per le rivendite di seconda categoria, della gestione. Da lì in poi la concessione si riassegna con le regole del monopolio, non con quelle della successione. Due di quelle regole però guardano proprio alla famiglia.
La rivendita diventa vacante, non eredità
Finché la concessione non è riassegnata la rivendita può restare aperta con una gerenza provvisoria. L’articolo 29 della legge 1293/1957 la prevede «in caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione»: può essere affidata al coadiutore oppure, in mancanza, ad altra persona che l’Amministrazione giudichi in possesso dei requisiti prescritti.
L’articolo 66 del DPR dice che l’incarico «ha natura del tutto precaria» ed è «revocabile in ogni tempo»: non conferisce alcun diritto all’assegnazione diretta e definitiva della rivendita. Tenere aperta la rivendita con la gerenza provvisoria non significa averla ottenuta.
Due corsie verso l’assegnazione, entrambe facoltative
La legge non usa mai la parola «eredi». Prevede però due strade che passano dalla famiglia, in ordine fra loro. Nessuna è automatica: la norma parla in entrambi i casi di una facoltà dell’Amministrazione.
Prima corsia: il coadiutore avente titolo. Il coadiutore si fa autorizzare dall’ufficio ADM mentre il titolare è in vita, non dopo il decesso. Il terzo comma dell’articolo 28 della legge e l’articolo 65 del DPR consentono di assegnargli la rivendita a trattativa privata, senza bando. Le condizioni sono due e vanno lette insieme: i sei mesi di servizio senza rilievi devono essere ininterrotti e maturati all’atto della vacanza; serve poi la prova della disponibilità del locale della rivendita o di altro idoneo nelle immediate adiacenze. Lo stesso articolo 28 prevede anche un secondo coadiutore, che «in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore» può subentrare cumulando i periodi di servizio, purché consecutivi.
Seconda corsia: il familiare che ha la disponibilità del locale. È il comma 4 dell’articolo 25 della legge 1293/1957, inserito nel 1986 e spesso ignorato. Quando la rivendita ordinaria è vacante del titolare e del coadiutore avente titolo, l’Amministrazione può assegnarla al coniuge, al parente entro il quarto grado o all’affine entro il terzo grado «che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita». Il perno è quello: la disponibilità del locale, non il grado di parentela da solo. L’ordine non è casuale: il comma immediatamente successivo dice che le disposizioni dei commi seguenti si applicano solo «qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma». Asta e concorso vengono dopo.
Un familiare che non era coadiutore registrato, quindi, una carta ce l’ha. Va giocata sul locale.
Se non scatta nessuna delle due
Solo a quel punto entrano le procedure ordinarie. Sono due, diverse fra loro.
Le rivendite di prima categoria vacanti si appaltano ad asta pubblica: lo dicono l’articolo 25 della legge e l’articolo 56 del DPR. I requisiti generali sono quelli della scheda sui requisiti del titolare di una rivendita.
Le rivendite di seconda categoria vanno a concorso, che però non è un bando aperto a chiunque. L’articolo 25 della legge e l’articolo 57 del DPR lo riservano a categorie precise: profughi già titolari di licenza per la vendita di generi di monopolio nei territori di provenienza, invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate, decorati al valor militare, ciechi civili. Un familiare senza uno di questi titoli non vi può partecipare. All’interno del concorso l’articolo 57 riconosce una preferenza, a parità di titolo, al gerente provvisorio della rivendita messa a concorso.
Per le rivendite in esperimento l’articolo 2, comma 4-bis del DM 38/2013 vieta il cambio di titolarità «salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell’ipotesi di premorienza del titolare».
Concessione e azienda: due eredità diverse
Qui sta il fraintendimento che costa di più. L’azienda, cioè arredi, avviamento, contratto di locazione, giacenze non di monopolio, entra nella successione come qualsiasi altro bene e va agli eredi con le regole del codice civile. La concessione no: è intuitu personae. La legge infatti non parla di eredi ma di vacanza, gerenza provvisoria e nuova assegnazione.
I due binari restano separati anche fra vivi, come nella cessione volontaria di cui parliamo nella guida sul passaggio di titolarità della tabaccheria. Lì il titolare rinuncia e l’Amministrazione autorizza il cessionario. Con il titolare deceduto quella rinuncia non può più arrivare. Le fonti aperte non spiegano come gli eredi possano attivare al posto suo la procedura dell’articolo 31: è materia da chiarire con l’ufficio ADM competente o con un notaio.
Cosa cambia per il tabaccaio
Se in famiglia c’è un coadiutore. Verificate due cose prima di tutto: che i sei mesi di servizio senza rilievi siano ininterrotti e già maturati al momento della vacanza; poi che ci sia il titolo a disporre del locale (proprietà, contratto di locazione intestato o subentro nel contratto). Se la rivendita è in esperimento questa è l’unica strada prevista.
Se il coadiutore non c’è o non ha i requisiti. Non è finita. È il punto che di solito nessuno dice. Il coniuge, il parente entro il quarto grado o l’affine entro il terzo che abbia la disponibilità del locale può chiedere l’assegnazione all’ufficio ADM ai sensi dell’articolo 25 comma 4, prima che si apra l’asta o il concorso. Resta una facoltà dell’Amministrazione, non un diritto: ma è una domanda che va presentata, non attesa. Chi lascia scadere il contratto di locazione del locale, o lo cede a un terzo, si toglie da solo il presupposto della norma.
Se nessuno vuole proseguire. L’azienda resta agli eredi ed è vendibile a un terzo, ma la concessione segue la sua strada. Chiedete per iscritto ad ADM come si coordinano le due cose prima di trattare la vendita: chi compra l’azienda senza concessione non può vendere tabacco.
Sui tempi. Nella legge 1293/1957 e nel DPR 1074/1958 non c’è un termine in giorni entro cui attivarsi dopo il decesso. Non è un buon motivo per aspettare: la gerenza provvisoria è revocabile in ogni momento; le corsie familiari valgono finché la rivendita non è stata assegnata ad altri. La mossa giusta è comunicare subito il decesso all’ufficio ADM territorialmente competente e mettere per iscritto quale delle due corsie si intende percorrere.
Le norme citate sono atti pubblici consultabili su Normattiva: legge 1293/1957, DPR 1074/1958 e DM 38/2013, letti nel testo vigente. Questo articolo non sostituisce il parere di un professionista. Se la scelta è vendere, potete partire da una valutazione della tabaccheria.
Questo è un articolo informativo e non sostituisce una consulenza professionale. Prima di prendere decisioni sulla tua attività confrontati sempre con il tuo legale, con il tuo commercialista o con il tuo sindacato di categoria.