La presenza di strisce pedonali gioca un ruolo chiave nel calcolo delle distanze minime tra rivendite, un elemento fondamentale per il rilascio o il rinnovo di un patentino per la vendita di prodotti da fumo. Questo aspetto è stato recentemente confermato dalla sentenza n. 4326/2024 del Consiglio di Stato, che ha chiarito come la normativa del codice della strada influenzi le distanze rilevanti in queste situazioni.
Strisce pedonali e distanze minime
Secondo la normativa vigente, il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina si trova a una distanza pari o inferiore a 100 metri, come stabilito dall’art. 7, comma 4, del Dm 21 febbraio 2013 n. 38. Tuttavia, il recente caso giudiziario ha sollevato una questione di primaria importanza: l’inclusione delle strisce pedonali nel calcolo della distanza minima tra rivendite.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) aveva negato il rinnovo del patentino a un bar poiché, a seguito del trasferimento di una rivendita vicina, la distanza tra i due esercizi commerciali era risultata essere di 177 metri. Tale distanza, inferiore alla soglia dei 250 metri prevista per quel comune, aveva portato l’ADM a ritenere che non fosse più possibile confermare l’autorizzazione.
La sentenza del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto l’interpretazione dell’ADM, affermando che il calcolo delle distanze deve necessariamente tener conto del codice della strada. In particolare, l’articolo 7 del Dm 38/2013 prevede che la distanza tra rivendite debba essere calcolata seguendo il percorso pedonale più breve, rispettando però le disposizioni del codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Nel caso esaminato, il tratto di strada in questione era particolarmente pericoloso, essendo percorso da mezzi di soccorso e ad alto flusso veicolare. Di conseguenza, i pedoni erano obbligati ad attraversare la strada utilizzando le strisce pedonali. La distanza effettiva, calcolata seguendo il percorso pedonale più breve, risultava così inferiore a quella indicata dall’ADM.
L’importanza della sicurezza stradale
Il Consiglio di Stato ha sottolineato come le norme del codice della strada debbano essere rispettate, in quanto finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione. In questo contesto, la decisione dell’ADM è stata considerata irrealistica e in contrasto con la legge. Il pedone, quando si trova entro 100 metri dalle strisce pedonali, è obbligato a utilizzarle per attraversare la strada, e tale distanza deve essere inclusa nel calcolo per il rilascio o rinnovo del patentino.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza delle strisce pedonali nel calcolo delle distanze tra rivendite di tabacchi e nel rilascio dei patentini. La sicurezza stradale e il rispetto delle norme del codice della strada prevalgono su interpretazioni restrittive che non tengono conto delle condizioni di traffico e dei rischi per i pedoni. L’ADM, dunque, dovrà adeguarsi a queste disposizioni, tenendo conto del percorso pedonale più breve e delle regole imposte dal codice della strada.