In un articolo precedente abbiamo visto chi deve pagare la tassa del novennale, lo recuperi qui: Novennale.
Oggi invece parliamo di quanto si deve pagare per il novennale.
Come si calcola il novennale
Lo Stato, nella figura della Agenzia dei Monopoli, deve assegnare la gestione della Rivendita di tabacchi e per stabilirne il valore si deve “appoggiare a dei numeri”.
Quindi I Monopoli procedono al seguente calcolo:
Rivendite di 1° categoria: si prendono in considerazione tutti gli Aggi prodotti dalla Rivendita, oggetto del trasferimento di Titolarità, per quanto riguarda la vendita dei Tabacchi e del Lotto e lo moltiplica per il 50%.
Il 50% di quel totale è quanto deve pagare il nuovo subentrante.
Per le Rivendite di 2° categoria alla cessione delle rivendita non si paga nulla per i tabacchi, ma si calcola il 50% dell’aggio prodotto col Lotto.
Altre regole importanti sul calcolo del novennale
Abbiamo detto che si calcola il totale degli aggi prodotti dalla rivendita da tabacco e dal lotto e su quello per calcolare il novennale si applica il 50%.
Lo Stato permette, a questo punto, il frazionamento di tale spesa in 12 rate mensili tramite il modello F24 Accise.
E al rinnovo del Novennale?
La regola di base per i rinnovi del novennale: non si paga più il 50% del fatturato degli aggi dei tabacchi più il 50% del fatturato degli aggi del Lotto dell’anno precedente, ma al rinnovo la rivendita ordinaria 1° categoria si pagherà il 10% aggio tabacchi e il 10% dell’aggio Lotto se c’è la ricevitoria annessa.
Ecco che, data la regola, ci sono un elenco di eccezioni (dovute al fatturato e alla tipologia di rivendita), che di seguito proviamo a indicare in un prospetto per quantificazione l’una tantum da versare:
– rinnovo rivendita ordinaria 2° categoria: nulla per i tabacchi (10% sull’aggio Lotto);
– rinnovo rivendita speciale: 50% aggio tabacchi (per le stazioni ferroviarie si riduce al
17%);
– in caso di subentro del coadiutore: non si paga nulla, se il subentro è per decesso; altrimenti il 10% aggio tabacchi (nel caso di decesso, tuttavia, il subentro è per la durata residua della concessione);
– subentro del congiunto non coadiutore (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il quarto grado): 10% aggio tabacchi;
In tutti i casi in cui muti il titolare di una rivendita speciale, l’una tantum sarà fissata da
apposita Commissione presso l’ADM.
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